Articolo abrogato dalla L. 25/05/1970, n. 357, così recitava:

"Art. 132 - Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione

La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l'uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 202.

A seguito della promozione, l'aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.

La dichiarazione di opzione è definita ed irrevocabile da parte dell'interessato."

Dalla redazione