Comma modificato dall'art. 24, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20/03/1998, n. 66. In seguito, l'art. 1, comma 1, della L. 16/06/1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 02/06/1999.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.”

Dalla redazione