Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 130 - Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti."

Dalla redazione