Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 260 - Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17/04/1930, n. 421

Le disposizioni dei precedenti articoli da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica anteriormente all'entrata in vigore della legge 17/04/1930, n. 421, e del Regio Decreto 12/05/1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie."

Dalla redazione