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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/08/2024, n. 114
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Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 322-bis: 1) al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse; 2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse; b) l'articolo 323 è abrogato; |
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Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»; b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»; c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»; d) all'articolo 268: 1) al comma 2-bis, dopo le parole: «degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»; 2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»; |
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Art. 3. - Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al |
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Art. 4. - Modifiche all'ordinamento giudiziario1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5. - Art. 7 - Omissis
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Art. 8. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: |
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Art. 9. - Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui |
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Allegato 1(articolo 5, comma 1)
«Tabella B (articolo 1, comma 2)
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