Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 100 Supplenza del cancelliere

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitare le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà."

Dalla redazione