Articolo abrogato dal D. Leg.vo Lgt. 30/04/1946, n. 352, così recitava:

"Art. 257 - Ammissione - Effetti del concorso

All'esame integrativo sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, i pretori provenienti dai concorsi posteriori alla entrata in vigore della legge 17/04/1930, n. 421, che ne fanno domanda.

I vincitori del concorso per esame integrativo sono trasferiti nel ruolo della magistratura collegiale con le norme dettate nell'art. 144 e nel penultimo comma dell'art. 143.

Gli idonei oltre il numero dei posti disponibili possono partecipare ai successivi concorsi per titoli.

Coloro che non hanno chiesto di partecipare all'esame, o ne sono esclusi, o non conseguono la idoneità, non possono ulteriormente aspirare al passaggio di ruolo nel grado di giudice."

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