Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 187 - Formazione dell'elenco dei promovibili

Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'art. 148."

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