N180 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 141 - Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore della Repubblica che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.

Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto."

Dalla redazione