Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario)

1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2."

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