Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 120 - Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione

I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore della Repubblica, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale."

Dalla redazione