Il D. Leg.vo 30/01/2006, n. 26, ha abrogato il comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 4/05/2006. Successivamente, il D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160 ha abrogato i restanti commi 2 e 3, a decorrere dal 28/07/2006; pertanto il presente articolo risulta implicitamente abrogato. Infine, l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 128 - Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico

Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.

Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.

Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento."

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