N236 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 197 - Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

Nel Bollettino Ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall'aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall'annunzio della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è soggetta a gravame."

Dalla redazione