Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 157 Commissione giudicatrice del concorso per titoli

Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i competenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari."

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