N193 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 153 - Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate."

Dalla redazione