Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il presente articolo è aggiunto:

“Art. 50.1 - (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.”

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto dal 17/10/2025 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Dalla redazione