Articolo abrogato dal D. Leg.vo 5/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 136 - Dispensa dal servizio degli uditori non idonei

Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all'esame pratico, e quelli che, presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all'esame successivo, sono dispensati dal servizio. (357)

Il periodo di uditoria è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale."

Dalla redazione