Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 140 Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori

I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell'ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l'anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.

L'avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°."

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