Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 272 - Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello

Gli attuali giudici e sostituti procuratori della Repubblica:

a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco medesimo;

b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito medesimo, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo, nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;

c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.

Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'art. 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze."

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