Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, così recitava:

"Art. 126 - Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura

Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi.

Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità."

Dalla redazione