Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 165 Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso."

Dalla redazione