Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il presente articolo è aggiunto:

“Art. 50.2 - (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall’articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.”

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto dal 17/10/2025 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Dalla redazione