Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 171 Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità

Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino."

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