Articolo inserito dall'art. 47, comma 2, L. 18/06/2009, n. 69 e, successivamente, abrogato dall’art. 17, comma 1 e dall’art. 37, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 67-bis - Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile

1. A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.”

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