Articolo abrogato dalla L. 02/04/1979, n. 97, così recitava:

"Art. 139 - Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore

Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori della Repubblica, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Si applica la disposizione dell'articolo 24-bis introdotta nel Regio Decreto-legge 21/08/1937, n. 1542, con la legge 3/01/1939, n. 1, sull'incremento demografico della nazione.

La deliberazione del consiglio giudiziario, nell'esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.

Contro la deliberazione di impromovibilità l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all'art. 213 del presente ordinamento. La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente.

E' riservata, in ogni caso, al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore diviene definitiva l'assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori."

Dalla redazione