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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 09/03/2022, n. 22
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 01/03/2021, n. 22
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 21/09/2019, n. 104 (L. 18/11/2019, n. 132)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 04/08/2017, n. 124
- D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D. Leg.vo 12/05/2016, n. 90
- Sentenza C. Cost. 23/03/2016, n. 56
- D. Leg.vo 07/01/2016, n. 2
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- L. 22/07/2014, n. 110
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- D.L. 08/08/2013, n. 91 (L. 07/10/2013, n. 112)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- L. 14/01/2013, n. 7
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 7/08/2012, n. 135)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35),
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106) (“decreto sviluppo”)
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- C. Cost. 22/07/2209, n. 226
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D.L. 03/06/2008, n. 97 (L. 02/08/2008, n. 129)
- D. Leg.vo 26/03/2008, n. 63.(in vigore dal 24.4.2008)
- D. Leg.vo 26/03/2008, n. 62 (in vigore dal 24.4.2008)
- L. 26/02/2007, n. 17
- D. Leg.vo 24/03/2006, n. 157 (riportate in corsivo e sono in vigore dal 12.5.2006)
- D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156 (riportate in corsivo e sono in vigore dal 12.5.2006)
- D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 17/08/2005, n. 168)
- D.L. 26/04/2005, n. 63 (L. 25/06/2005, n. 109)
- L. 15/12/2004, n. 308
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Premessa |
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Art. 1.1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. |
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Principi1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all' |
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Art. 2 - Patrimonio culturale1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose i |
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Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad ind |
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Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo |
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Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 2. N93 3. Sulla base di specifici |
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Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stess |
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Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni ese |
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Art. 7-bis - Espressioni di identità culturale collettiva |
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Art. 8 - Regioni e province ad autonomia speciale1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Tre |
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Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Minister |
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Art. 9-bis. - Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali1. |
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PARTE SECONDA - BENI CULTURALI |
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TITOLO I - TUTELA |
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CAPO I - Oggetto della tutela |
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Art. 10 - Beni culturali1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, " ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti," N22 che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; |
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Art. 11 - "Cose" oggetto di specifiche disposizioni di tutela1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: N22 a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, d |
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Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. N60 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. |
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Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. |
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Art. 14 - Procedimento di dichiarazione1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. |
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Art. 15 - Notifica della dichiarazione1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, |
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Art. 16 - Ricorso amministrativo avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legitti |
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Art. 17 - Catalogazione1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. 2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministe |
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CAPO II - Vigilanza e ispezione |
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Art. 18 - Vigilanza1. La vigilanza sui beni culturali ", sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonchè sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, a |
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Art. 19 - Ispezione1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni v |
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CAPO III - Protezione e conservazione |
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SEZIONE I - Misure di protezione |
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Art. 22 - Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia |
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Art. 23 - Procedure edilizie semplificate1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso al |
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Art. 24 - Interventi su beni pubblici1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoria |
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Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 2 |
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Art. 27 - Situazioni di urgenza1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia d |
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Art. 28 - Misure cautelari e preventive1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione. 2. Al soprintendente spe |
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SEZIONE II - Misure di conservazione |
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Art. 29 - Conservazione1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecnich |
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Art. 30 - Obblighi conservativi1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di luc |
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Art. 31 - Interventi conservativi volontari1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. |
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Art. 32 - Interventi conservativi imposti1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei be |
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Art. 33 - Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. 2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del b |
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Art. 34 - Oneri per gli interventi conservativi imposti1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli inter |
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Art. 35 - Intervento finanziario del Ministero1. Il Ministero ha facoltà di concorrere |
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Art. 36 - Erogazione del contributo1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. |
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Art. 37 - Contributo in conto interessi1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui "o altre forme di finanziamento" N22 accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori |
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Art. 38 - "Accessibilità al pubblico dei beni culturali" oggetto di interventi conservativi1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concess |
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Art. 39 - Interventi conservativi su beni dello Stato1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri sogg |
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Art. 40 - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i c |
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Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. N143 |
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Art. 42 - Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del S |
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Art. 43 - Custodia coattiva1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi del |
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Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significat |
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SEZIONE III - Altre forme di protezione |
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Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni c |
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Art. 46 - Procedimento per la tutela indiretta1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono |
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Art. 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immob |
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Art. 48 - Autorizzazione per mostre ed esposizioni1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, |
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Art. 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. "Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili |
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Art. 50 - Distacco di beni culturali1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernac |
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Art. 51 - Studi d'artista1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, |
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Art. 52 - "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali" N751. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e "paesaggistico" N22 nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all' |
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CAPO IV - Circolazione in ambito nazionale |
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SEZIONE I - Alienazione e altri modi di trasmissione |
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Art. 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati "nell'articolo 54, comma 1," N22 non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intend |
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Art. 55-bis - Clausola risolutiva1. Le pres |
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Art. 56 - Altre alienazioni soggette ad autorizzazione1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, "ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti". |
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Art. 57 - Cessione di beni culturali in favore dello Stato |
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Art. 57-bis - Procedure di trasferimento di immobili pubblici1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano |
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Art. 58 - Autorizzazione alla permuta1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con al |
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Art. 59 - Denuncia di trasferimento1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà “, limitatamente ai beni mobili,” N62 o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenz |
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SEZIONE II - Prelazione |
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Art. 60 - Acquisto in via di prelazione1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o "gli altri enti pubblici territoriali interessati,"N22 hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso |
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Art. 61 - Condizioni della prelazione1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59. 2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o prese |
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Art. 62 - Procedimento per la prelazione1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indic |
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SEZIONE III - Commercio |
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Art. 63 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo ",di seguito indicato come «Allegato A».N22 2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le op |
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Art. 64 - Attestati di autenticità e di provenienza1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di |
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CAPO V - Circolazione in ambito internazionale |
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SEZIONE I - "Principi in materia di circolazione internazionale" |
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Art. 64-bis - Controllo sulla circolazione1. Il con |
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SEZIONE i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale |
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Art. 65 - Uscita definitiva1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. 2. È vietata altresì l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre “settanta”N114 anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. b) dei beni, |
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Art. 66 - Uscita temporanea per manifestazioni1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera |
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Art. 67 - Altri casi di uscita temporanea1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei citta |
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Art. 68 - Attestato di libera circolazione1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica "le cose indicate" N22 nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e "presentarle" N22 al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per "ciascuna di esse," N22 il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, |
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Art. 69 - Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito. 2. Il Minis |
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Art. 70 - Acquisto coattivo1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione ", qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione," N22 può proporre al Ministero l'acquisto coattivo "della cosa per la quale" |
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Art. 71 - Attestato di circolazione temporanea1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della c |
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Art. 72 - Ingresso nel territorio nazionale1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. |
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SEZIONE II - Esportazione dal territorio dell'Unione Europea |
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Art. 73 - Denominazioni1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: |
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SEZIONE III - "Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro" |
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Art. 76 - Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea1. L'autorità centrale prevista “dall'articolo 4 della direttiva UE” N95 è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazi |
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Art. 77 - Azione di restituzione1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui |
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Art. 78 - Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio “di tre anni” N95 a decorrere |
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Art. 79 - Indennizzo1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrar |
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Art. 80 - Pagamento dell'indennizzo1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. |
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Art. 81 - Oneri per l'assistenza e la collaborazione1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque cons |
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Art. 82 - Azione di restituzione a favore dell'Italia1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degl |
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Art. 83 - Destinazione del bene restituito1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. 2. La consegna de |
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Art. 84 - Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale1. Il Ministro informa la “Commissione europea” N95 delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del “reg |
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Art. 85 - Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. |
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Art. 86 - Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tu |
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SEZIONE IV - "Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali" |
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Art. 87 - Convenzione UNIDROIT |
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Art. 87-bis - Convenzione UNESCO |
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CAPO VI - Ritrovamenti e scoperte |
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SEZIONE I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale |
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Art. 88 - Attività di ricerca1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale |
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Art. 89 - Concessione di ricerca1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. |
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Art. 90 - Scoperte fortuite1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazion |
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Art. 91 - Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda ch |
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Art. 92 - Premio per i ritrovamenti1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; |
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Art. 93 - Determinazione del premio1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. 2. In cor |
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SEZIONE II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale |
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Art. 94 - "Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo"1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territ |
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CAPO VII - Espropriazione |
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Art. 95 - Espropriazione di beni culturali1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un i |
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Art. 96 - Espropriazione per fini strumentali1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare "beni culturali immobi |
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Art. 97 - Espropriazione per interesse archeologico1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento d |
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Art. 98 - Dichiarazione di pubblica utilità1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Minist |
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Art. 99 - Indennità di esproprio per i beni culturali1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di com |
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Art. 100 - Rinvio a norme generali1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropria |
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TITOLO II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE |
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CAPO I - Fruizione dei beni culturali |
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SEZIONE I - Principi generali |
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Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, "cataloga," N22 conserva, o |
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Art. 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel ri |
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Art. 103 - Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi. 2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito. |
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Art. 104 - Fruizione di beni culturali di proprietà privata1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni |
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Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico |
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SEZIONE II - Uso dei beni culturali |
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Art. 106 - Uso individuale di beni culturali1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la |
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Art. 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbian |
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Art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; |
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Art. 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in g |
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Art. 110 - Incasso e riparto di proventi1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. |
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CAPO II - Principi della valorizzazione dei beni culturali |
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Art. 111 - Attività di valorizzazione1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizion |
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Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposiz |
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Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubbli |
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Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fiss |
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Art. 115 - Forme di gestione1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi “ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi”N125, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui "i beni pertengono" |
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Art. 116 - Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano |
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Art. 117 - Servizi per il pubblico1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; |
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Art. 118 - Promozione di attività di studio e ricerca1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, rea |
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Art. 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri d |
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Art. 120 - Sponsorizzazione di beni culturali1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o i |
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Art. 121 - Accordi con le fondazioni bancarie1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di |
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CAPO III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza |
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Art. 122 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; |
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Art. 123 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell |
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Art. 124 - Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti |
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Art. 125 - Declaratoria di riservatezza1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero de |
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Art. 126 - Protezione di dati personali1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli a |
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Art. 127 - Consultabilità degli archivi privati1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agl |
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TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 128 - Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. |
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Art. 129 - Provvedimenti legislativi particolari1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse |
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Art. 130 - Disposizioni regolamentari precedenti1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regola |
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PARTE III - BENI PAESAGGISTICI |
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TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 131 - Paesaggio1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e car |
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Art. 132 - Convenzioni internazionali |
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Art. 133 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazi |
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Art. 134 - Beni paesaggistici1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le |
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Art. 135 - Pianificazione paesaggistica1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specif |
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CAPO II - Individuazione dei beni paesaggistici |
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Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico |
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Art. 137 - Commissioni regionali1. "Le regioni istituiscono apposite commissioni,"N5 con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) |
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Art. 138 - Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie infor |
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Art. 139 - "Procedimento" di dichiarazione di notevole interesse pubblico1. "La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto," N5 è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metro |
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Art. 140 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, e |
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Art. 141 - Provvedimenti ministeriali1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formul |
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Art. 141-bis - Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico1. Il Ministero e le region |
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Art. 142 - Aree tutelate per legge1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative s |
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CAPO III - Pianificazione paesaggistica |
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Art. 143 - Piano paesaggistico1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazio |
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Art. 144 - Pubblicità e partecipazione1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle "associazioni portatrici di interessi diffusi, individuat |
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Art. 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione1. "La individuazione, da parte del Ministero, delle" N5 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione ", costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali". |
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CAPO IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela |
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Art. 146 - Autorizzazione1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è “efficace” N59 per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. " I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo". N73 “Il termine di efficacia |
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Art. 147 - Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una "conferenza di servizi indetta ai sensi d |
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Art. 148 - Commissioni locali per il paesaggio1. "Le regioni" N5 promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai |
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Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: |
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Art. 150 - Inibizione o sospensione dei lavori1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero "hanno" N5 facoltà di: |
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Art. 151 - Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori1. N5 "Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione dell |
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Art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in |
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Art. 153 - Cartelli pubblicitari1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 " è vietata la posa in opera di cartelli o" N5 e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell' |
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Art. 154 - Colore delle facciate dei fabbricati1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dall |
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Art. 155 - Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle di |
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CAPO V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie |
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Art. 156 - Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici |
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Art. 157 - Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente |
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Art. 158 - Disposizioni regionali di attuazione1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni d |
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Art. 159 - Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica1. Fino al “31 dicembre 2009” N55 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del “31 dicembre 2009” N55 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzato ria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del “31 dicembre 2009” |
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PARTE QUARTA - SANZIONI |
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TITOLO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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CAPO I - Sanzioni relative alla parte seconda |
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Art. 160 - Ordine di reintegrazione1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla r |
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Art. 161 - Danno a cose ritrovate1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati |
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Art. 162 - Violazioni in materia di affissione1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall |
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Art. 163 - Perdita di beni culturali1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo |
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Art. 164 - Violazioni in atti giuridici1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte secon |
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Art. 165 - Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo |
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Art. 166 - Omessa restituzione di documenti per l'esportazione1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del |
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CAPO II - Sanzioni relative alla parte terza |
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Art. 167 - Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorit |
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Art. 168 - Violazione in materia di affissione1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dal |
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TITOLO II - SANZIONI PENALI |
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CAPO I - Sanzioni relative alla parte seconda |
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Art. 169 - Opere illecite1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzaz |
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Art. 170 - Uso illecito |
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Art. 171 - Collocazione e rimozione illecita1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione |
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Art. 172 - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero |
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Art. 173 - Violazioni in materia di alienazione |
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Art. 174 - Uscita o esportazione illecite |
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Art. 175 - Violazioni in materia di ricerche archeologiche1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: |
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Art. 176 - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato |
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Art. 177 - Collaborazione per il recupero di beni culturali |
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Art. 178 - Contraffazione di opere d'arte |
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Art. 179 - Casi di non punibilità |
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Art. 180 - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni cult |
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CAPO II - Sanzioni relative alla parte terza |
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Art. 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste "dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". N5 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, N51 per le loro cara |
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PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 182 - Disposizioni transitorie1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. N69 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. N69 1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. N69 1-q |
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Art. 183 - Disposizioni finali1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall'attuazione |
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Art. 184 - "Norme abrogate e interpretative"1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 de |
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Allegato A(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3 N102) A. Categorie di beni: 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti inte |
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Allegato B (articolo 182)I) Titoli e punteggi
Tabella 1. - Titoli di studio
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