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Circ. Ag. Entrate 02/03/2016, n. 3/E

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
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Premessa

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri det

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1. Quesiti in materia di imposte sui redditi

1.1 Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

D. Si chiede di conoscere l’ampiezza della affermazione contenuta nella circolare 17/E del 2006 nella parte in cui prevede che particolari prestazioni, non rientranti direttamente nel novero delle attività medico sanitarie (es. chiropratico), possano comunque beneficiare della detrazione riservata alle spese sanitarie in quanto svolte sotto la supervisione di un medico (chirurgo nella circolare). Si fa riferimento, ad esempio, a tutte quelle attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma sono svolte da personale medico (o sotto la sua supervisione).

R. L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, include tra gli oneri detraibili le “spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”. L’articolo 10, comma 1, lett. b), include tra gli oneri deducibili “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 R.”.

In termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981). In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Ciò premesso, si ricorda che con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico – figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, malgrado l’articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 R preveda l’istituzione del registro dei dottori in chiropratica – la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

Per ciò che concerne le attività descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dalla scrivente, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale”.

Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006).

Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.


1.2 Spese per pedagogista

D. Si chiede di conoscere la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista.

R. Con circolare n. 19/E del 2012, par 2.2, la scrivente ha precisato che rientrano tra le spese detraibili ai sensi della citata norma le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001. Tra le professioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 3 del decreto è compreso l’“educatore professionale” la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del 1998.

Per ciò che concerne il rapporto tra la figura dell’educatore professionale e la figura del pedagogista, esercente l’attività di educatore, il competente Ministero della Salute ha fatto presente che “esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore:

- nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell’educazione;

- nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell’educazione si consegue la laurea di educatore professionale”, che è quello individuato nel menzionato decreto n. 520 del 1998.

Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”. “L’esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l’Educatore professionale classe L/SNT2 … è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria”.

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili.


1.3 Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo

D. L’Ente Nazionale Sordi – Onlus chiede se, per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, occorra fare riferimento alla legge 26 maggio 1970, n. 381, anziché alla legge 12 marzo 1999, n. 68 R, citata nella circolare 30 luglio 2001, n. 72.

R. Con circolare 30 luglio 2001, n. 72, acquisito il parere tecnico del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), è stato precisato che per l’esatta individuazione dei soggetti definiti sordi, destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli, occorre fare riferimento all’art. 1 della legge n. 68 del 1999.

Successivamente, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 R (legge finanziaria per il 2002) è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell’art. 13-bis del TUIR (attualmente art.15), la quale prevede la detrazione d’imposta per “le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381”.

L’INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d’invalidità, interpellato sul punto, ha osservato che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381 del 1970, mentre la legge n. 68 del 1999 ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’INPS, si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali.


1.4 Pertinenza abitazione principale

D. Due soggetti, proprietari di due distinti appartamenti nei quali dimorano abitualmente, acquistano in comproprietà un garage che utilizzano congiuntamente. Si chiede se tale unità immobiliare, accatastata in categoria C/6, possa essere considerata pertinenza per entrambi i soggetti. In altri termini, e più in generale, si domanda se un garage (box, autorimessa o posto auto) posseduto in comproprietà, possa essere pertinenza di più fabbricati ad uso abitativo.

R. In materia di imposte sui redditi, l’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, concernente la deduzione dal reddito complessivo del reddito riveniente dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, considera pertinenze “le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”.

L’articolo 817 del codice civile considera pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, è necessario il requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale (cfr., ad esempio, circolari del Ministero delle finanze n. 57 del 1998, par. 3.3, e dell’Agenzia delle entrate n. 98 del 2000, par. 11.1.2).

In merito alla configurabilità di una pertinenza condivisa, destinata, cioè, a servizio di più unità immobiliari, ciascuna appartenente a un diverso proprietario, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso orientamenti non univoci, affermando, da un lato, che il regime delle pertinenze, in quanto postula l’esclusività della funzione accessoria, non sarebbe compatibile con l&rsquo

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INTRODUZIONE - MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Le principali condizioni; La nozione di abitazione principale; Calcolo degli interessi detraibili; Eventuale incasso di contributi in conto interessi; Oneri accessori al mutuo; Soggetti ammessi alla detrazione; Altre condizioni generali per la detrazione - Surroga e rinegoziazione; Acquisto in via autonoma di pertinenze) - MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (Fattispecie; Importi per i quali compete la detrazione; Compatibilità con la detrazione per l’acquisto (es. acquisto seguito da ristrutturazione); Rispetto dei termini indicati nel titolo edilizio; Accollo del mutuo da parte del coniuge superstite; Documentazione da esibire a richiesta; PRESTITI E MUTUI AGRARI DI OGNI SPECIE - MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI “ALTRI IMMOBILI”, DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE - MUTUI (ANCHE NON IPOTECARI) CONTRATTI NEL 1997 PER IL RECUPERO EDILIZIO - LA DEDUZIONE PER L’INVESTIMENTO IN ABITAZIONI DA LOCARE (Differenza tra detrazione e deduzione; Fattispecie) - INDICAZIONI ULTERIORI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE DETRAZIONI PER INTERESSI SUI MUTUI IMMOBILIARI (Documenti di prassi cui fare riferimento; Contribuente trasferito all’estero per lavoro che ha affittato l’immobile; Acquisto di seconda unità immobiliare da accorpare alla prima; Coniuge fiscalmente a carico dell’altro; Mutuo intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%; Applicazione del principio di cassa).
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