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19/10/2022

Opere precarie e tutela del paesaggio

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per le opere precarie che siano idonee a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

CONFIGURABILITÀ DEL REATO PAESAGGISTICO - La Corte di Cassazione C. Cass. pen. 27/09/2022, n. 36545 ha riepilogato i principi giurisprudenziali che affermano la configurabilità del reato paesaggistico nel caso in cui si proceda alla costruzione, anche provvisoria, di una struttura idonea ad alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
In particolare la Corte ha ricordato che:
- è stata ritenuta irrilevante la precarietà dell'intervento ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, in quanto, tra l'altro, la preventiva autorizzazione è comunque richiesta non solo perché possa verificarsi la effettiva temporaneità dell'intervento, ma anche per un necessario controllo circa l'adozione delle dovute cautele nella fase della esecuzione e della rimozione (C. Cass. pen. 15/10/1999, n. 13716);
- il reato di pericolo previsto dall'art. 181 del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (C. Cass. pen. 03/09/2018, n. 39429; C. Cass. pen. 03/10/2012, n. 38525 in cui si trattava di una struttura in ferro con copertura superiore e laterale in plastica di 36 mq.);
- la precarietà di un intervento non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore e che sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, in quanto è richiesta una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e l'opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso (C. Cass. pen. 03/09/2018, n. 39429, cit.).

RAPPORTI TRA CODICE DEL PAESAGGIO E D.P.R. 31/2017 - Con riferimento alla possibile riconducibilità degli interventi precari agli elenchi delle opere non soggetta ad autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata, di cui agli allegati A e B del regolamento di cui al D.P.R. 31/2017, la Corte ha spiegato che tali elenchi devono essere letti secondo un criterio di stretta interpretazione, che tenga conto della finalità del suddetto regolamento e del sistema nel quale esso si inserisce.
La regola generale di cui all'art. 146, D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che prescrive che ogni intervento che comporti modificazioni o rechi pregiudizio all'aspetto esteriore delle aree vincolate è soggetto al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, consacrata in una fonte di rango primario, non può certamente essere derogata da una fonte di rango secondario, quale è il suddetto regolamento 31/2017, che è di attuazione e non di delegificazione, e dunque non può liberalizzare interventi che per la norma di rango primario sono assoggettati ad autorizzazione.
Ne consegue che l'accertamento, in punto di fatto, della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione (cioè quelli di cui all'elenco allegato sub A al citato D.P.R. 31/2017) o di quelli di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (di cui all'elenco allegato sub B del medesimo regolamento), deve essere condotto attenendosi a una interpretazione logico sistematica di carattere finalistico delle disposizioni del regolamento che determini l'applicazione delle disposizioni derogatorie solamente agli interventi di lieve entità, ossia gli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

Dalla redazione