Sent. C. Cass. pen. 18/05/2011, n. 19568 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 18/05/2011, n. 19568

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1. Appalti ll.pp. - Esecuzione dei lavori - Costruzione, allargamento, modificazione di una strada - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Necessità - Permesso di costruire
1. Per la costruzione o l’allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l’allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire). Trattandosi inoltre di una trasformazione edilizia del territorio e quando poi la costruzione o l’allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre la concessione edilizia, anche l’autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l’intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico epaesaggistico ambientale.

1. Conf. Cass. pen. III 3 giugno 2004 n. 33186 e 30594.
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, lett. c); R D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 181] R

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