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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Demolizione e ricostruzione edifici in aree tutelate per legge, le nuove regole
Il 21/04/2022 è stata definitivamente approvata in Parlamento la legge di conversione del D.L. 01/03/2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), c.d. “Decreto Bollette”.
Il testo reca modifiche agli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) concernenti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate “per legge” ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Le modifiche sono probabilmente da interpretare nel senso di una liberalizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici ricadenti in aree tutelate “per legge” ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, anche se risultano purtroppo scritte e congegnate male, suggerendo addirittura una interpretazione opposta nella documentazione a supporto dei lavori parlamentari (vedi oltre).
In attesa di auspicabili chiarimenti, si dettaglia il tutto di seguito con il testo a fronte e i necessari commenti.
Si ritiene utile premettere che sono beni paesaggistici per legge dello Stato (art.142 del D. Leg.vo 42/2004):
a) i territori costieri in una fascia di 300 metri dalla battigia;
b) i territori contermini ai laghi in una fascia di 300 metri dalla battigia;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi.
D.P.R. 06/06/2001, N. 380 | |
TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO) |
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: | 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: |
COMMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA Si vuole rappresentare che secondo il Dossier sulla modifica normativa predisposto dal Servizio studi del Senato, la novella in esame appare invece finalizzata ad escludere gli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia anche laddove siano rispettate le condizioni previste dal sesto periodo della lettera d) (ossia il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e l’assenza di incrementi di volumetria). La cosa avrebbe anche un senso pensando al fatto che le aree tutelate per legge (coste, montagne, fumi e laghi, parchi, ecc.) sono quelle maggiormente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. |
D.P.R. 06/06/2001, N. 380 | |
TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO (MODIFICHE IN ROSSO) |
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. | 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. |
COMMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA Nel Dossier parlamentare si legge che in conseguenza dell’eccezione disposta, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Leg.vo 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. |
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