Autorizzazione paesaggistica limitata al periodo estivo per stabilimenti balneari: legittimità | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/02/2019

Autorizzazione paesaggistica limitata al periodo estivo per stabilimenti balneari: legittimità

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'autorizzazione paesaggistica concessa per uno stabilimento balneare con obbligo di rimozione dei manufatti al termine di ogni stagione estiva.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica relativi ad un intervento (servizi igienico-sanitari, docce, chiosco bar, direzione) finalizzato alla gestione di uno stabilimento balneare, da realizzarsi nel Comune di Lecce, nella parte in cui era stata imposta la prescrizione di rimuovere i manufatti al termine di ogni stagione estiva.
Secondo la ricorrente ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. R. Puglia 10/04/2015, n. 17, la condizione della temporaneità apposta ai titoli abilitativi sarebbe possibile solo in presenza di specifiche esigenze di protezione dell’ambiente, espressamente menzionate nei provvedimenti autorizzativi.

In poposito, la Sent. C. Stato 30/01/2019, n. 738 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- l’esistenza di un’autorizzazione paesaggistica per uno stabilimento balneare per il solo periodo estivo non implica che la stessa debba necessariamente essere concessa anche per il periodo invernale;
- risponde ad un criterio tecnico del tutto logico, o comunque non irragionevole, che la valutazione dell’impatto paesaggistico di uno stabilimento balneare abbia riguardo alla differenza dei contesti, estivo e invernale;
- la permanenza dei manufatti limitata alla stagione estiva consente il contemperamento delle esigenze della tutela del territorio con quelle degli operatori turistici e si fonda sulla ragionevole necessità di limitare allo stretto necessario il danno che l’ambito paesaggistico subirebbe per effetto di tali strutture.
 

Dalla redazione