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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazione paesaggistica limitata al periodo estivo per stabilimenti balneari: legittimità
Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica relativi ad un intervento (servizi igienico-sanitari, docce, chiosco bar, direzione) finalizzato alla gestione di uno stabilimento balneare, da realizzarsi nel Comune di Lecce, nella parte in cui era stata imposta la prescrizione di rimuovere i manufatti al termine di ogni stagione estiva.
Secondo la ricorrente ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L. R. Puglia 10/04/2015, n. 17, la condizione della temporaneità apposta ai titoli abilitativi sarebbe possibile solo in presenza di specifiche esigenze di protezione dell’ambiente, espressamente menzionate nei provvedimenti autorizzativi.
In poposito, la Sent. C. Stato 30/01/2019, n. 738 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- l’esistenza di un’autorizzazione paesaggistica per uno stabilimento balneare per il solo periodo estivo non implica che la stessa debba necessariamente essere concessa anche per il periodo invernale;
- risponde ad un criterio tecnico del tutto logico, o comunque non irragionevole, che la valutazione dell’impatto paesaggistico di uno stabilimento balneare abbia riguardo alla differenza dei contesti, estivo e invernale;
- la permanenza dei manufatti limitata alla stagione estiva consente il contemperamento delle esigenze della tutela del territorio con quelle degli operatori turistici e si fonda sulla ragionevole necessità di limitare allo stretto necessario il danno che l’ambito paesaggistico subirebbe per effetto di tali strutture.