Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164) in deroga al presente articolo, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli artt. 20 e seguenti del presente codice, e successive modificazioni.

Si veda l’art. 12-bis, comma 1, del D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100).

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