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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 30/03/2015, n. 1642
Sent. C. Stato 30/03/2015, n. 1642
Ambiente, paesaggio e beni culturali - Beni culturali e paesaggio - Vincoli culturali (c.d. storico-artistici) - Vincolo indiretto.Il vincolo cosiddetto indiretto (ora disciplinato dall’art. 46 del D. Leg.vo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) corrisponde ad esigenze d |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO E DIRITTOCon sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, n. 1513/11 del 12 ottobre 2011 è stato accolto il ricorso proposto dalla società Sanrocco Carburanti s.r.l., avverso un diniego di condono edilizio e contestuale ordine di demolizione, riferiti ad un impianto per il deposito e la commercializzazione di carburanti, ubicato nel Comune di Altamura e composto da diversi corpi di fabbrica, per una superficie complessiva di 336,32 mq.. Tale complesso, abusivamente realizzato, risultava oggetto di una originaria domanda di condono edilizio, presentata il 28 marzo 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985: istanza respinta, per ragioni prioritariamente riferibili alla presenza di un vincolo archeologico, con provvedimento sindacale n. 35523 del 13 novembre 1996. Successivamente, il 28 febbraio 1995, veniva presentata una seconda domanda di condono (il cui oggetto risulta controverso fra le parti) ai sensi della legge n. 724 del 1994 e in data ancora successiva la Soprintendenza esprimeva, con nota n. 2958 del 9 febbraio 2000, parere favorevole con prescrizioni (nota n. 2958 del 9 febbraio 2000); il condono, tuttavia, veniva poi conclusivamente negato, con atto n. 194 in data 8 ottobre 2009 – previo nuovo pronunciamento negativo della medesima Soprintendenza (n. 9700 del 23 maggio 2002) – in considerazione dei vincoli gravanti sull’area (tutela indiretta del bene storico-archeologico e rilevanza paesaggistica del sito), nonché per mancanza di autonomia funzionale delle opere (ampliamento di un fabbricato, già reso oggetto della precedente domanda di condono) e per avvenuta incorporazione nel lotto di una strada di proprietà comunale. Nella sentenza appellata si rilevava come la società ricorrente fosse divenuta proprietaria dell’impianto in epoca posteriore alla trascrizione del decreto impositivo di vincolo archeologico indiretto (con divieto di costruzione a distanza inferiore a 50 metri dal limite esterno di mura megalitiche); detto vincolo, tuttavia, avrebbe avuto carattere non assoluto, ma relativo, implicando solo l’obbligatoria assunzione di preventivo parere favorevole della Soprintendenza. Mentre, dunque, la prima domanda di condono (riferita ad una superficie abusiva di mq. 336,32) sarebbe stata in effetti respinta sulla base di parere negativo della Soprintendenza (salvo successivo intervento dell’Amministrazione in via di autotutela, in presenza di un successivo parere favorevole), la seconda domanda – riferita solo ad un ampliamento di superficie pari a mq. 191,44 – avrebbe potuto essere accolta, in quanto il parere emesso nel 2000 dalla Sovrintendenza avrebbe confermato la natura relativa del vincolo e la fattibilità dell’intervento. Non sarebbe stata ravvisabile, inoltre, alcuna prova concreta di una proprietà comunale del sedime della “strada vicinale Carrera”, presumibilmente ormai acquisito per usucapione. Sarebbe stato ragionevole ritenere, tuttavia, che la ricorrente avesse omesso di inserire nella domanda di condono del 1995 tutte le opere abusive, confidando nell’accoglimento della prima domanda, non ancora respinta alla data di presentazione della seconda. Il secondo diniego, pertanto, veniva annullato, in quanto ritenuto illegittimo, con riferimento al solo ampliamento di uno dei fabbricati, insistenti sull’area. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello sia la società Sanrocco Carburanti s.r.l. (n. 2591/12, notificato il 30 marzo 2012) sia il Comune di Altamura (n. 3160/12, notificato il 12 aprile 2012). Nel primo di tali appelli – riepilogata in punto di fatto la vicenda contenziosa – la società sopra citata rappresentava di avere proposto la seconda domanda di condono edilizio per tutte le opere abusive, oltre che per un ulteriore ampliamento. La sentenza di accoglimento, pertanto avrebbe dovuto essere riformata, pe |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli nn. 2591/12 e 3160/12, indicati in epigrafe; respinge il primo |
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