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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pianificazione del territorio, rapporti tra PRG e piano paesaggistico
Nella fattispecie il ricorrente si opponeva al sequestro di alcuni immobili, lamentando l’erronea applicazione delle norme del PRG che qualificavano l’area oggetto di edificazione come agricola. Secondo il ricorrente invece avrebbero dovuto considerarsi prevalenti le norme del piano paesistico che qualificava l’area come zona residenziale.
C. Cass. pen. 08/09/2022, n. 33107 ha ricordato che ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D. Leg.vo 42/2004, le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che gli strumenti urbanistici non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, ma possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (v. C. Stato 08/07/2019, n. 4778).
In altri termini, non vi è alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha fissato i seguenti criteri:
a) se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico, quest'ultimo prevarrà, essendo “prevalenti” non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti;
b) qualora invece gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi.
Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale aveva reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.
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