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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/12/1978, n. 845
L. 21/12/1978, n. 845
- D.L. 04/05/2023, n. 48 (L. 03/07/2023, n. 85)
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
- D.M. 25/03/1998, n. 142
- D.L. 20/05/1993, n. 148 (L. 19/07/1993, n. 236)
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Art. 2. - Oggetto della formazione professionale |
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Art. 3. - Poteri e funzioni delle regioniLe regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi: a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica; b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione de |
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Art. 4. - Campi di interventoLe regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi: a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale; b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi format |
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Art. 5. - Organizzazione delle attivitàLe regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale. L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata: a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzion |
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Art. 6. - Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didatticoLa possibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la r |
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Art. 7. - Programmazione didatticaLe regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale. L |
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Art. 8. - Tipologia delle attivitàLe regioni attuano di norma iniziative formative dirette: a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro; b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; |
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Art. 9. - Personale addetto alla formazione professionaleIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale. Fino all'entrata in vigore |
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Art. 11. - Rientri scolasticiA coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse class |
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Art. 12. - Diritti degli allieviLa frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relativ |
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Art. 14. - Attestato di qualificaAl termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneit |
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Art. 15. - Sistema formativo e impresa |
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Art. 16. - Formazione per gli apprendistiLe regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti for |
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Art. 17. - Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiegoLa commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 47 |
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Art. 18. - Competenze dello Stato |
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Art. 19. - Assistenza tecnica dell'ISFOLNell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvaler |
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Art. 20. - Relazione annuale al Ministero del lavoroLe regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività |
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Art. 21. - Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASAEntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto riazionale per l'a |
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Art. 22. - Finanziamento delle attività formativeLe attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive mod |
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Art. 23. - Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratoriIl Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso. |
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Art. 24. - Contributi dei fondi comunitariLe regioni, nell'ambito della programmazione e dei pia |
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Art. 25. - Istituzione di un Fondo di rotazionePer favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a |
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Art. 26. - Finanziamento integrativo dei progetti specialiUn terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è vers |
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Art. 27. - Erogazione dei finanziamentiA seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di |
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Art. 28. - AbrogazioniSono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
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