Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 24/03/2006, n. 156 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 2, della L. 09/03/2022, n. 22, così recitava:

“Art. 173 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.”

Dalla redazione