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14/03/2019

Responsabilità del direttore lavori per omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere

In tema di reati edilizi, la Corte di Cassazione ha ribadito che il direttore dei lavori ha il dovere di sovraintendere dall'inizio alla fine alle attività edilizie, curandone la coerenza rispetto agli atti autorizzativi e ai relativi elaborati tecnici presupposti.

Nel caso di specie, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e in zona sismica, venivano realizzate una pluralità di opere abusive per una superficie complessiva di 710 mq., suddivisa in varie zone.

In particolare, era stato rilasciato un permesso di costruire per la costruzione di un parcheggio multipiano interrato su quattro livelli articolati in box e relativi spazi di manovra. Gli incrementi volumetrici riscontrati in sede di sopralluogo, con particolare riferimento alla superficie aggiuntiva rilevata al primo livello e alla realizzazione del quinto livello non previsto nel progetto originario, integravano delle difformità essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, avuto riguardo alle loro dimensioni e al conseguente impatto nella valutazione complessiva dell'opera. Si era dunque riscontrato un contrasto tra attività in concreto realizzata e attività in origine assentita, avendo la prima ampiamente superato i confini della seconda. L'ulteriore superficie realizzata nonostante l'inibizione esplicita del responsabile del procedimento era pertanto abusiva, al pari dell'ulteriore incremento volumetrico posto in essere al primo piano, anche in tal caso sine titulo.

La Corte d'appello aveva evidenziato in proposito che delle difformità delle opere, e in particolare del mancato adeguamento della struttura all'intervento restrittivo del responsabile del procedimento, doveva essere chiamato a rispondere il direttore dei lavori, che per le sue capacità tecniche connesse con la veste assunta, aveva precisi doveri di indirizzo e di controllo durante l'esecuzione delle attività esecutive, essendo senz'altro legittimato in ogni momento, ove necessario, a confrontarsi con la P.A., non tanto per sostituirsi al committente, ma piuttosto per verificare la compatibilità dei lavori in corso di esecuzione con i titoli legittimanti l'intervento edilizio.

La Sent. C. Cass. pen. 11/02/2019, n. 6359 ha confermato che il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere e, proprio per la posizione di garante assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni; dunque, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.

La Suprema Corte ha poi precisato che, alla luce delle consistenze volumetriche accertate, il fatto contestato doveva essere inquadrato non nella più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, del D. Leg.vo 42/2004, ma in quella contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004 citato (si veda in proposito C. Cass. pen. 18/02/2019, n. 7243).  

Dalla redazione