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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 01/03/2021, n. 22
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 11/11/2022, n. 173 (L. 16/12/2022, n. 204)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 23/06/2021, n. 92
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- L. 22/04/2021, n. 55 (Legge di conversione). In vigore dal 30/04/2021
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Premessa |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3001. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI |
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Art. 2. - Ministero della transizione ecologica1. Il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da “definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica” fino a “attuazione dei piani di emergenza energetica;” sono soppresse; 2) al comma 2, le parole “rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;” sono soppresse; N1 b) all’articolo 29, comma 1, le parole “undici direzioni generali” sono sostituite dalle seguenti: “nove direzioni generali”; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: “Ministero della transizione ecologica”; d) all’articolo 35: 1) al comma 1 le parole “dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “della transizione ecologica”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle seguenti materie: |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale. 3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell’ |
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Art. 4. - Comitato interministeriale per la transizione ecologica1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 57 è inserito il seguente: 2. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno. 3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; |
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Art. 5. - Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
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Capo III - MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO |
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Art. 6. - Ministeri della cultura e del turismo1. Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ministero della cultura”; b) all’articolo 52, comma 1, le parole “per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “della cultura” e le parole “, audiovisivo e turismo” s |
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Art. 7. - Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto. N2 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l’anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall’anno 2022. 3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. N14 4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione; b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP); c) promozione turistica, deg |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE |
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Art. 8. - Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.”. N2 2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative relative: a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; |
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Capo V - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA |
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Art. 9. - Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza1. L’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanz |
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Capo VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 10. - Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022 N7 |
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Art. 11. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 10.142.174 euro per l’anno 2021 e a 17.397.772 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede: a) quanto a 4.570.424 euro per l’anno 2021 e a 6.567.287 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilanci |
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Art. 12. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato (Art. 7, commi 3 e 5)Tabella A - Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo
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