L’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual'è il corretto trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro di una operazione di trasferimento di un terreno con annesso un rudere di fabbricato, ricadente in aree boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale. Il notaio incaricato della stipula del contratto avente ad oggetto il trasferimento di un lotto avente le caratteristiche sopra indicate ha chiesto all'Agenzia se lo stesso possa essere assoggettato ad imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 1 Tariffa parte prima, punto 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Agenzia ha confermato l'applicabilità della suddetta aliquota agevolata per i trasferimenti di beni paesaggistici e di beni di interesse storico, artistico ed archeologico, a condizione che per i suddetti beni sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata ai sensi dell’articolo 140 del D. leg.vo 42/2004 (cosiddetto «codice Urbani»), o comunque, qualora il vincolo non sia stato ancora imposto, a condizione che il bene sia sottoposto a vincolo entro due anni dalla data di registrazione dell’atto (in questo caso occorre presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo).