3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo il ricorrente pone il problema della concreta offensività della condotta e lo risolve, in senso a lui favorevole, facendo ricorso al giudizio di compatibilità espresso dall'autorità preposta al vincolo in epoca successiva ai lavori.
Questa Suprema Corte ha già espresso il diverso principio secondo il quale in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali (Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv. 241785, citata anche dal Tribunale di Trieste).
Il Collegio non può che far proprie, e qui ribadire, le ragioni che stanno alla base del principio appena citato, così come lucidamente illustrate nella motivazione della sentenza n. 46082 del 2008 alla cui lettura si rimanda.
Qui è sufficiente ricordare che:
‐ l'esatta applicazione del principio di offensività presuppone l'individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, o quello paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, il bene tutelato &eg