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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Semplificazioni in materia di edilizia privata nel decreto crescita
PARERE DEL SOPRINTENDENTE PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI - La proposta si pone l’obiettivo di accelerare i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione da parte della soprintendenza relativa a interventi su beni culturali, ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede al comma 4 che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”.
La proposta normativa (in via provvisoria solo per gli anni 2019 e 2020) riduce il termine dai 120 giorni ordinariamente previsto (art. 22 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1) a 90 giorni, ed inoltre introduce il meccanismo del silenzio-assenso, equiparando la mancata adozione dell’autorizzazione espressa all’assenso. Persisterebbe in ogni caso la vigenza dei commi 2 e 3 dell’art. 22 del D. Leg.vo 42/2004, i quali prevedono la possibile sospensione del termine di conclusione del procedimento a seguito di richieste di chiarimenti o elementi integrativi del giudizio, oppure derivante dalla necessità di procedere ad accertamenti tecnici.
Si ricorda infine che il comma 4 dell’art. 22 del D. Leg.vo 42/2004 prevede a regime che, decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’art. 117 del D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo, già art. 21-bis della L. 1034/1971).
DISAPPLICAZIONE DISTANZE MINIME NEI CENTRI STORICI E NELLE ZONE URBANIZZATE - Sotto questo punto di vista, la proposta normativa delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni sulle distanze minime tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968, commi 2 e 3, unicamente ai fabbricati ricompresi nelle zone territoriali omogenee C), cioè quelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga determinati limiti di superficie e densità.
La finalità della norma è evidentemente quella di agevolare, nei centri storici (zone A) o comunque nelle zone già totalmente o parzialmente edificate (zone B), gli investimenti edilizi volti alla riqualificazione, al recupero, alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con eventuale aumento della volumetria ove consentito dagli strumenti urbanistici.