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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)
- Alfonso Mancini
Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)
Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)
Commentario alle NTC 2018 e Circolare Applicativa
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI ESISTENTI |
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Edifici esistenti ai fini delle NTC 2018Si definisce “costruzione esistente” ai sensi del par. 8.1 delle Norme tecniche per le costruzioni di c |
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Interventi strutturali volontari o necessariLa necessità di intervenire sugli elementi strutturali può scaturire: |
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Interventi strutturali e non strutturaliGli interventi che possono essere eseguiti su edifici esistenti si suddividono, ai fini delle NTC 2018, in due grandi macro-categorie: 1) interventi che non prevedono il coinvolgimento di elementi strutturali, come ad esempio interventi di carattere impiantistico, di diversa distribuzione degli ambienti e degli spazi interni, interventi su finiture |
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Interventi di riparazione o locali (par. 8.4.1 NTC 2018)Sono definiti dal par. 8.4 delle NTC 2018 R come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”. Si riportano nella tabella seguente le informazioni salienti.
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Interventi di miglioramento (par. 8.4.2 NTC 2018)Sono definiti dal par. 8.4 delle NTC 2018 R come “interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3”. Si riportano nella tabella seguente le informazioni salienti.
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Interventi di adeguamento (par. 8.4.3 NTC 2018)Sono definiti dal par. 8.4 delle NTC 2018 R come “interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3”. Si riportano nella tabella seguente le informazioni salienti.
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI |
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Quando è obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezzaSia quando l’intervento strutturale derivi dalle richieste del committente/proprietario della costruzione, sia quando derivi dalla presenza di situazioni di danneggiamento o insufficienza sicurezza statica e sismica della costruzione, o quando si preveda un cambio d’uso della costruzione, occorre procedere ad una VDS. |
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Scopo e oggetto della valutazione della sicurezzaScopo della VDS è stabilire: - se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; - se l’uso della costruzione debba essere modificato tramite una variazione in diminuzione della classe d’uso, un cambio della destinazione d’uso o l’imposizione di cautele nell’uso della costruzione; - se risulti necessario, mediante l’esecuzione di interventi strutturali, incrementare il livello di sicurezza della costruzione. La VDS: - coinvolge di regola l |
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Verifiche da eseguire in caso di interventi non dichiaratamente strutturaliIl par. 8.2 delle NTC 2018 R prescrive che anche nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali, il progettista debba comunque verificare |
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Elementi e criteri generali per l’esecuzione della valutazione della sicurezzaÈ ovvio che le informazioni e la documentazione tecnica disponibili nel caso specifico influenzano in maniera importante le modalità per svolgere la VDS. Inoltre, le situazioni che possono concretamente riscontrarsi nelle costruzioni esistenti sono le più disparate, rendendo impossibile per le norme tecniche dettare regole specifiche per tutti i casi. Pertanto, le NTC 2018 dispongono che il tecnico incaricato deve: 1) adottare metodi di analisi e di verifica correlati alla completezza ed affidabilità delle informazioni a propria disposizione (par. 8.2 R), tenendo conto del fatto che la costruzione esistente: - ri |
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Esito della valutazione della sicurezza |
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Relazione tecnicaLa VDS deve sempre confluire in una relazione tecnica, i cui contenuti devono riflettere le indagini svolte e le conclusioni raggiunte in funzione degli obiettivi della valutazione, che come visto sono quelli di verificare l’eventuale necessità di interventi, nonch&e |
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Non conformità della costruzione rispetto ai carichi permanenti e di servizio |
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Non conformità della costruzione rispetto alle azioni ambientaliPiù complessa, e non esplicitamente normata, è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, ivi compresa quindi l’azione sismica, non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. |
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Restrizioni dell’uso della costruzione variabile da porzione a porzione della costruzioneLa restrizione dell’uso della costruzione necessaria a valle della VDS può differire da porzione a porzione d |
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Responsabilità del tecnico incaricato e del committente/proprietarioRicade in primis in capo al tecnico incaricato la responsabilità della scelta in merito alla segnalazione della necessità o meno di eseguire interventi strutturali e/o di adottare limitazioni nell’utilizzo della costruzione, in funzio |
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CLASSI D’USO DELLE COSTRUZIONI ED INTERVENTI SULL’ESISTENTE |
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Mutamento della classe d’uso dell’edificio ed eventualità di intervento strutturaleLa necessità di intervenire sugli elementi strutturali può emergere anche in casi nei quali, teoricamente, non vi sarebbe la previsione di eseguire opere strutturali. Ciò può accadere, tipicamente, quando vi sia, da parte del committente pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio esistente, o una sua parte, ad una funzione riconducibile ad una classe d’uso differente, con riferimento alla classificazione proposta dal par. 2.4.2 delle NTC 2018 R e riprodotta nella tabella seguente. Classi d’uso delle costruzioni secondo il par. 2.4.2 delle NTC 2018
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Individuazione della corretta classe d’usoIn tutti i casi, l’individuazione della corretta classe d’uso dell’edificio deve essere effettuata analiticamente caso per caso, sulla base dei criteri generali contenuti nelle NTC 2018 e sotto la diretta responsabilità del progettista, cui spetta necessariamente la d |
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Specifica sulle classi d’uso III e IVIl par. C2.4.2 della Circolare 02/02/2009, n. 617 R (circolare applicativa delle NTC 2008 di cui al D.M. 14/01/2008 R, che - in attesa che venga emanata la circolare applicativa delle NTC 2018 - si ritiene di poter comunque richiamare stante l’identità della definizione delle classi d’uso tra NTC 2008 e NTC 2018), fornisce ulteriori chiarimenti in proposito. |
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Cambio di classe d’uso in aumento e intervento strutturaleOve dunque vi sia la richiesta di destinare, ad esempio, un edificio agricolo a residenza (passaggio da classe I a classe II), un edificio ordinario a scuola o a struttura sanitaria (passaggio da classe II a classe III), un’industria con attività non pericolose per l’ambiente a locale di pubblico spettacolo (passaggio da classe II a classe III), ecc., sorge la necessità di effettuare la VDS della costruzione in funzione della nuova classe d’uso, e se del caso intervenire sulle struttura per renderla conforme ai nuovi livelli di sicurezza attesi. |
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Classificazione degli ambienti ai fini dei sovraccarichiLa tab. 3.1.II (Valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d’uso delle costruzioni) delle NTC 2018 R, definisce i valori nominali dei sovraccarichi (o carichi imposti) legati alla destinazione d’uso dell’ |
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SCHEMA GRAFICO RIEPILOGATIVOSi riporta di seguito uno schema grafico riepilogativo del procedimento per la valutazione degli interventi sugli edifici esistenti ai sensi delle NTC 2018. |
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