L'Agenzia delle Entrate fornisce, nella forma di risposte a quesiti, chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, oltre che su altre questioni in tema di deduzioni e detrazioni. Di seguito i principali chiarimenti relativi alle detrazioni del 36% e 55%.
Decorrenza soppressione obbligo di preventiva comunicazione - A seguito della soppressione dell'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, operata ai sensi del D.L. 70/2011 (in vigore dal 14/05/2011), si chiede se tale soppressione decorra dal 14/05/2011 o riguardi l'intero 2011. Secondo l'Agenzia, considerato che la detrazione si applica per anno d’imposta e che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell’ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dalla vigente lett. a) del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia conservata la relativa documentazione.
Soppressione obbligo indicazione costo manodopera in fattura - In merito alla soppressione, ai sensi del D.L. 70/2011, dell’obbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, l'Agenzia ritiene che detta soppressione abbia effetto sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti.
Titolo abilitativo e dichiarazione sostitutiva - Il Provvedimento n. 149646 del 02/11/2011 ha individuato i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'Agenzia ribadisce che solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicante la data di inizio dei lavori ed attestante la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Fruizione delle detrazioni del 36% e 55% e vendita dell'immobile - In caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili, la disciplina in vigore dal 17/09/2011 di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'art. 2 del D.L. 138/2011, applicabile sia per interventi di recupero del patrimonio edilizio che di riqualificazione energetica, prevede che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, l'Agenzia ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente.
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Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su var
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1. Detrazione d’imposta
del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio
abitativo
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1.1 Soppressione dell’obbligo
di preventiva comunicazione - Decorrenza
D. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se la soppressione dell’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14 maggio 2011 o riguardi l’intero anno 2011.
R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, al fine di semplificare gli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
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1.2 Soppressione dell’obbligo
di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali
D. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede di conoscere se per gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 - per i quali non sia stata inviata la comunicazione nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi - il contribuente possa ugualmente fruire della detrazione.
R. Con risoluzio
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1.3 Soppressione dell’obbligo
di indicazione del costo della manodopera in fattura
D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura. Si chiede di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011 o possa operare anche per il pregresso.
R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del D.L. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato l’art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007
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1.4 Esibizione della
documentazione per lavori su parti comuni
D. Si chiede conferma che anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011 è sufficiente per il singolo condomino esibire in sede di controllo la sola certificazione o attestazione dell’amministratore di condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento, con l’indicazione della somma s
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1.5 Titolo abilitativo ai
lavori e dichiarazione sostitutiva
D. A seguito dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, si chiede di conoscere se la prevista dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del Provvedimento, in cui è richiesta l’indicazione della data di inizio lavori, individui un ob
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697151736588
1.6 Fruizione della detrazione
del 36% e vendita dell’immobile
D. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al venditore.
R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detra
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697151736589
1.7 Fruizione della detrazione
del 55% e vendita dell’immobile
D. Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita dell’immobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica?
R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia «concessa con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997
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697151736590
1.8 Verifica della proprietà
al 31 dicembre
D. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere se nell’ipotesi di alienazione dell’immobile, siano ancora attuali i chiariment
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697151736591
1.9 Ristrutturazione della
fognatura - Bonifica del terreno
D. Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che hanno interessato le reti fognarie. Si chiede se la detrazione d'imposta prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 possa essere fruita, oltre che per le spese di ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute, nell’ambito del medesimo intervento, per la bonifica del terreno con la rimozione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione è indispensabile per la prosecuzione dei lavori.
R. Con risoluzione 11 novembre 2002, n. 350, R è stato precisato che nell’ambito dei lavori per la reali
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5. Altre questioni
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697151736593
5.1 Mutuo ipotecario per
l’acquisto dell’abitazione principale - Deposito presso
il notaio
D. Un contribuente nel mese di dicembre acquista l’abitazione principale e contestualmente stipula il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione stessa; nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per l’onorario e per le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura l’anno successivo, facendo menzione alla riscossione delle somme anticipate, in linea con quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 che consente di emettere fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito.
Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento per le spese relative all’onorario del notaio nell’anno in cui ha effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio all’anno successivo, in linea con la fattura rilasciata dal notaio.
R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detrazione dall’IRPEF lorda di un importo pa
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697151736594
5.2 Oneri di intermediazione
per l’acquisto dell’abitazione principale
D. Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa (dove ha la residenza), acquisti un ulteriore immobile dove andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fattura per l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il concetto di abitazione principale rilevante per la relativa applicazione
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697151736595
5.3 Deduzione contributi
previdenziali - Buoni lavoro (voucher)
D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. «buoni lavoro» o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730.
R. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite all’art. 70, comma 1, quali «attività lavorative di natura occasionale», prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei “lavori domestici”. Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. «buoni lavoro» (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le
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697151736596
5.4 Immobili di interesse
storico o artistico concessi in locazione - Determinazione degli
acconti dovuti per l’anno 2012
D. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, R convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. R Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina introdotta dal citato decreto-legge n.16 del 2012. Si chiede di chiarire le modalità di determinazione degli acconti relativi all’IRPEF e all’addizionale comunale all’IRPEF da parte di un contribuente che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di fabbricati derivante dalla locazione di un immobile riconosciuto di interesse storico.
R. L’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogato dall’articolo 4, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 2012, stabiliva che «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».
L’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, oltre ad abrogare la richiamata disposizione, aggiunge all’art. 37, comma 4-bis, del TUIR il seguente periodo:
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697151736597
5.5 Addizionali regionale e
comunale all’IRPEF - Applicazione delle soglie di esenzione in
presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca
D. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR. Si chiede se si debba tener conto della base imponibile della cedolare secca anche per applicare le esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF commisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai Comuni.
R. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 R ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla l
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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO; NATURA, PRESUPPOSTI E AMBITO DI APPLICAZIONE (Natura della Cedolare secca; Tributi sostituiti dalla Cedolare secca; Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione; Applicazione in relazione ad uno solo dei comproprietari/contitolari; Precisazioni sulla figura del conduttore; Unità immobiliari di proprietà condominiale; Contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno; Locazione di più immobili con lo stesso contratto; Locazione di solo una o più porzioni di unità abitative; Applicazione alle pertinenze; Sublocazioni, immobili all’estero e terreni; Locazioni concluse tramite agenzie immobiliari) - ALIQUOTE DELLA CEDOLARE SECCA (Aliquota ordinaria; Aliquota ridotta) - ESERCIZIO DELL’OPZIONE ED EVENTUALE REVOCA, CONSEGUENZE (Esercizio dell’opzione per la Cedolare secca ed eventuale revoca; Comunicazione preventiva al conduttore e rinuncia agli aggiornamenti del canone; Effetti dell’opzione ed ipotesi di pluralità di locatori) - CALCOLI DI CONVENIENZA (Variabili da considerare; Esempio pratico; Calcolo del reddito ai fini di benefici fiscali in caso di Cedolare secca; Cedolare secca e applicazione di altre detrazioni e deduzioni fiscali) - CASI PARTICOLARI CHIARITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Trasferimento di immobile locato in ipotesi di successione, donazione o cessione; Comproprietario non risultante dal contratto di locazione).
INTRODUZIONE - MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Le principali condizioni; La nozione di abitazione principale; Calcolo degli interessi detraibili; Eventuale incasso di contributi in conto interessi; Oneri accessori al mutuo; Soggetti ammessi alla detrazione; Altre condizioni generali per la detrazione - Surroga e rinegoziazione; Acquisto in via autonoma di pertinenze) - MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (Fattispecie; Importi per i quali compete la detrazione; Compatibilità con la detrazione per l’acquisto (es. acquisto seguito da ristrutturazione); Rispetto dei termini indicati nel titolo edilizio; Accollo del mutuo da parte del coniuge superstite; Documentazione da esibire a richiesta; PRESTITI E MUTUI AGRARI DI OGNI SPECIE - MUTUI IPOTECARI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI “ALTRI IMMOBILI”, DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE - MUTUI (ANCHE NON IPOTECARI) CONTRATTI NEL 1997 PER IL RECUPERO EDILIZIO - LA DEDUZIONE PER L’INVESTIMENTO IN ABITAZIONI DA LOCARE (Differenza tra detrazione e deduzione; Fattispecie) - INDICAZIONI ULTERIORI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE DETRAZIONI PER INTERESSI SUI MUTUI IMMOBILIARI (Documenti di prassi cui fare riferimento; Contribuente trasferito all’estero per lavoro che ha affittato l’immobile; Acquisto di seconda unità immobiliare da accorpare alla prima; Coniuge fiscalmente a carico dell’altro; Mutuo intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%; Applicazione del principio di cassa).
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
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Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
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Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi
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ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
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