La questione controversa oggetto del presente esame attiene alla legittimità del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, nella parte in cui questi vengono ascritti alla categoria OG2. Secondo le imprese istanti, tale categoria risulta inappropriata rispetto al tipo di intervento di che trattasi ovvero la “realizzazione di una nuova piazza”, considerato anche che dall’esame del computo metrico estimativo emerge come le opere da eseguire siano costituite per il 70% da calcestruzzi, ferro, casseri e pavimenti e per il 20% da impianti. Di conseguenza, la categoria da assegnare correttamente sarebbe la OG1.
Al riguardo vale rilevare come tale asserzione sia manifestamente erronea in quanto, a ben vedere, è lo stesso chiaro combinato disposto degli artt. 198, comma 1 e 201, comma 4, del Codice dei contratti pubblici a rendere infondata la tesi sostenuta dalle imprese istanti (Titolo IV, Capo II- Contratti relativi ai beni culturali).
La prima delle norme citate recita, infatti, che “le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,