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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Reati paesaggistici anche in presenza di manufatti precari e facilmente amovibili
Nel caso di specie, si trattava dell’esecuzione, in area vincolata ed all'interno di un parco naturale regionale, senza l'osservanza delle disposizioni in materia di opere in cemento armato ed in zona sismica, di opere consistenti nella modifica del profilo naturale del terreno e nella realizzazione di una tettoia in struttura d'acciaio e telo plastificato, poggiata su plinti in cemento, delle dimensioni di m. 21,20 x 16,20 x 5,70 di altezza al colmo.
Il ricorrente, ritenuto responsabile del reato paesaggistico di cui all’art. 181, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, affermava che il giudice del merito non aveva considerato la natura precaria dell'opera realizzata, atteso che la stessa sarebbe stata destinata al ricovero di attrezzi ed al deposito di mangime per animali e sarebbe stata, altresì, amovibile.
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 03/09/2018, n. 39429, ha ricordato che la precarietà di un intervento non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore e sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, in quanto è richiesta una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e l'opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che, in ogni caso, il reato di pericolo di cui all'art. 181, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 è integrato anche dalla realizzazione di manufatti precari e facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio.