1. Il sig. G.T. è titolare di un allevamento di cavalli sito all’interno del perimetro del Parco .... Al fine di ampliare le strutture della propria azienda, lo stesso ha edificato, in assenza di titolo edilizio e delle necessarie autorizzazioni, una scuderia, un deposito attrezzi, due tettoie aperte su tre lati ed un porticato.
A seguito della contestazione dell’abuso da parte del Comune, il sig. G.T. ha presentato al Comune di Rosate istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380R, ritenendo che l’intervento presenti i caratteri della doppia conformità e, contestualmente, ha inoltrato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica al competente ente gestore del Parco.
Il 23 gennaio 2008 il Parco ... comunicava al sig. G.T. il preavviso di rigetto, che presentava, quindi, le proprie memorie difensive.
Ciononostante, il Parco, con due separati provvedimenti, da un lato certificava la compatibilità paesaggistica delle due tettoie e del porticato e dall’altro denegava identico accertamento con riguardo alla nuova scuderia e al deposito attrezzi, poiché le realizzazioni “pur non creando danno paesaggistico … non rispettano il comma 4 lettera a) dell’art. 167 del d. lgs. 42/2004”.
Il sig. G.T. impugnava pertanto il provvedimento prot. 136231/2.8/05/8155 del 4 marzo 2008 del Parco ..., con il quale si rigettava la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 R.
2. È pacifico in atti che il ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione in sanatoria per tutte quelle opere che non hanno comportato la realizzazione di nuovi volumi (tettoie, porticato etc.).
Al contrario l’Ente Parco ha negato l’ammissibilità della sanatoria con riferimento a quelle specifiche opere che hanno comportato la realizzazione di nuovi volumi.