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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 13/01/2016, n. 137
Sent. TAR. Campania Napoli 13/01/2016, n. 137
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Opere precarie - Requisiti - Chiarimenti.Il carattere precario di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive bensì alla funzione cui essa è destinata. Pertanto, non possono essere considerate quali opere destinate a soddisfare esigenze mer |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato l |
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FATTORiferisce il ricorrente, B.G., che in data 11 febbraio 2011 aveva presentato una nota, acquisita al protocollo n. 6701 del comune di San Giorgio a Cremano, contenente la denuncia di inizio lavori, con connessa richiesta di autorizzazione paesaggistica, per installare un gazebo in legno e recintare il terrazzo relativo all’immobile sito in ..., censito al NCEU al foglio 7, particella 196, sub. 16, di cui è proprietario. |
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DIRITTO1.- Il ricorrente formula due gruppi di censure tese a contestare, sia nel merito sia per aspetti procedimentali, l’operato, rispettivamente, della Soprintendenza e dell’amministrazione comunale. 1.1.- Riguardo al parere reso dalla Soprintendenza, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’Allegato I al d.p.r. n. 139/2010; dell’art. 4 d.p.r. n. 139/2010; degli artt. 9, comma 6 e 13 P.T.P. dell’area del Vesuvio; degli artt. 3 e 10-bis L. n. 241/1990; il travisamento dei fatti la manifesta irragionevolezza ed iniquità. Osserva, in via preliminare, che l'intervento oggetto della richiesta riguardava la realizzazione di un gazebo “del tipo amovibile e realizzato con struttura portante in legno”; in virtù di questa caratteristica, a suo avviso, si sarebbe dovuto fare ricorso al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del d.p.r. n. 139/2010, Allegato I, trattandosi di “strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili”. La Soprintendenza avrebbe quindi erroneamente fatto ricorso alla disciplina di cui all'art. 146, comma 7, d lgs. 42/2004; da ciò consegue, per un verso, uno scorretto esercizio del potere di valutazione (non potendo rinvenirsi in quest’ultima disposizione la normativa di riferimento alla fattispecie in esame) e, per altro verso, la circostanza che, nei confronti del ricorrente, non sono state applicate le garanzie procedimentali previste dal d.p.r. 139/2010. Più in particolare, secondo il ricorrente, la Soprintendenza avrebbe omesso di effettuare l’unica valutazione realmente consentitale dall’appena menzionato d.p.r. 139/2010, ossia quella relativa alla compatibilità dell’intervento con la disciplina di zona prevista dal Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.), atteso che le attività umane compatibili con il vincolo paesaggistico sono state già minuziosamente descritte nel suddetto Piano. 1.2.- Il motivo non è fondato. 1.2.1.- Il ricorrente, nella comunicazione di inizio attività, inoltrata allo Sportello edilizia privata del Servizio Urbanistica del Comune di S., indica i seguenti interventi da eseguire: - recinzione della proprietà tramite realizzazione di un cordoletto in calcestruzzo alto m 0.20 e con sovrastante ringhiera in ferro, con settore apribile, altra m. 0.70; - installazione di un gazebo sul terrazzo di esclusiva proprietà della suddetta unità immobiliare di dimensioni 4.70 x 4.90 m., avente una forma ad “L” per una superficie d’ingombro pari a circa mq 32,40. La relazione tecnica di parte precisa sul punto che il “gazebo sarà del tipo a |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) |
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17/12/2024
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