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22/04/2022

Lavori pubblici: approvate Linee guida per la verifica preventiva dell'interesse archeologico

In tema di appalti pubblici, sono state approvate le Linee guida per la verifica preventiva dell'impatto di un'opera pubblica rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico.

Con il D. P.C.M. 14/02/2022, pubblicato nella G.U. del 14/04/2022, n. 88, sono state approvate le Linee guida per la procedure di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Finalità della verifica preventiva
La verifica preventiva dell’interesse archeologico è volta a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

Campo di applicazione e articolazione della procedura
La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal D. Leg.vo 50/2016, qualora sulla base delle indagini di cui all’art. 25, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.
Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell’aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.

La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera. Ogni fase funzionale è attivata in ragione dell’esito positivo della fase precedente.

Procedimenti semplificati
Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d’asta, al netto dell’IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all’art. 25, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 e il soprintendente può prescrivere l’assistenza archeologica in corso d’opera.
Se il soprintendente richiede comunque l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 25, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, i termini sono ridotti di un quarto.

Linee guida
Le Linee guida costituiscono attuazione dell’art. 28, comma 4, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) e dell’art. 25, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016 e sono finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, individuando termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
Le Linee guida individuano le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari allo svolgimento delle singole fasi della procedura, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti.
Si disciplinano in particolare i casi di non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva, l'analisi preliminare (scoping), la fase prodromica, l'attivazione della procedura di verifica preventiva, la prima fase della procedura, le fasi successive, la fase conclusiva della procedura, gli oneri economici.
Alle Linee guida sono allegate la tabella 1, che dettaglia l'ambito di applicazione dell'art. 25 del D. Leg.vo 50/2016, la tabella 2, che indica i requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di verifica preventiva, la tabella 3, che indica le attività di indagine prodromica, e la tabella 4, che elenca in modo esemplificativo e non esaustivo i metodi di indagine.

Dalla redazione