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31/01/2018

Anche il basamento in cemento costituisce costruzione abusiva

Con la Sent. C. Cass. pen. 11/10/2017, n. 46598, la Suprema Corte ha affermato che anche un basamento in cemento costituisce “costruzione” in senso tecnico-giuridico, trattandosi di un manufatto tridimensionale che comporta una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, richiedente per la sua realizzazione (come, del resto, per le opere di estesa pavimentazione) il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, essendo idoneo a determinare una compromissione dell'assetto del territorio e del paesaggio.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha affermato la configurabilità del reato paesaggistico a causa della realizzazione del manufatto avente le caratteristiche di una nuova costruzione, trattandosi della realizzazione di un fabbricato in blocchi di cemento e calcestruzzo delle dimensioni di m. 7,40 per 5,70 e altezza di m. 2,40 circa, con basamento in cemento e privo di solaio, come tale richiedente sia il permesso di costruire, sia l'autorizzazione paesaggistica, in considerazione della sua idoneità a compromettere il paesaggio e l'assetto del territorio.
È stata, infatti, a tale riguardo considerata la realizzazione del manufatto nel suo complesso, indipendentemente dalla sua successiva parziale demolizione, che risulta priva di incidenza riguardo alla originaria configurabilità del reato, integrato dalla costruzione del manufatto abusivo.
La suddetta demolizione è, poi, inidonea, a causa della sua parzialità, a determinare l'effettivo estintivo previsto dal D. Leg.vo 42/2004, articolo 181, comma 1-quinquies, che richiede l'integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, allo scopo di eliminare completamente il vulnus al paesaggio e all'ambiente provocato dalla realizzazione dell'opera, mediante l'eliminazione e la rimozione di tutte le opere realizzate, nella specie non verificatasi, essendo residuata una parte non irrilevante del manufatto originario.

Dalla redazione