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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Piscina interrata in zona vincolata e titoli edilizi necessari
Nel caso di specie, gli interventi edilizi contestati, privi di qualsiasi titolo abilitativo, consistevano nella costruzione di una struttura di 100 mq costituita da pilastri in ferro sul lato nord ovest del fondo, di una struttura al p.t. di 200 mq., di una struttura di 60 mq. sul lato sud ovest del fondo, di una piscina interrata, nonché nella realizzazione della recinzione del fondo in conglomerato cementizio.
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 16/01/2019, n. 1913 ha richiamato i seguenti principi:
1. un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze;
2. la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Leg.vo 42/2004, in quanto le opere hanno determinato la creazione di nuova volumetria;
3. per la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata è dunque necessario il previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.
La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che:
- considerata la rilevanza unitaria di tutti gli interventi, si assiste ad un superamento della "soglia" indicata dall'art. 181, comma 1-bis, del D. Leg.vo 42/2004 (750 mc.) ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio come rientrante nella previsione e, nel contempo, ad una qualificazione degli interventi edilizi come di nuova costruzione, non certo di ristrutturazione edilizia;
- dette opere comportassero la trasformazione permanente del suolo inedificato, trasformazione che necessitava del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001, titolo abilitativo necessario per tutti gli "interventi di nuova costruzione";
- poiché le opere erano realizzate in zona vincolata, era necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che l'usufruttuario di un immobile è legittimato al rilascio del permesso di costruire, a causa del rapporto qualificato che intercorre tra l'usufruttuario stesso e l'immobile; inoltre, l'usufruttuario può essere ritenuto responsabile di un abuso edilizio alla stregua del proprietario non committente.
- Testo e massime della Sent. C. Cass. pen. 16/01/2019, n. 1913
- Un precedente relativo alla realizzazione di una piscina "fuori terra" - Sent. TAR. Calabria Catanzaro 13/12/2017, n. 1991
- Testo unico edilizia - D. P.R. 06/06/2001, n. 380
- Codice dei beni culturali e del paesaggio - D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42